Legge Regione Emilia-Romagna 29 settembre 2003, n. 19 (Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico)

Legge Regione Emilia-Romagna 29 settembre 2003, n. 19
(Bollettino ufficiale Regione Emilia-Romagna 29 settembre 2003 n. 147)

Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico

Articolo 1
Finalità
1. La Regione con la presente legge promuove la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti nonché la tutela dell'attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici.
2. Per tali finalità si considera inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte.
Articolo 2
Funzioni della Regione

1. La Regione, per garantire una omogenea applicazione delle norme della presente legge, esercita le funzioni di coordinamento ed indirizzo in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare:
a) emana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, direttive e specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali, finalizzate, in particolare, alla riduzione del consumo energetico;
b) coordina la raccolta delle informazioni relative all'applicazione della presente legge, al fine di favorire lo scambio di informazioni in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici;
c) promuove, in accordo con gli Enti locali, iniziative di formazione in materia di illuminazione avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni che si occupano di inquinamento luminoso, degli ordini professionali e di enti e associazioni competenti in materia.
Articolo 3
Funzioni delle Province

1. Per le finalità della presente legge compete alle Province:
a) esercitare le funzioni di supporto e coordinamento ai Comuni per l'attuazione della presente legge;
b) curare la redazione e la pubblicazione dell'elenco degli osservatori astronomici e scientifici da tutelare sulla base delle richieste inoltrate dai gestori dei medesimi;
c) definire, sulla base dei criteri contenuti nella direttiva di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), l'estensione delle zone di protezione dall'inquinamento luminoso nell'intorno degli osservatori di cui alla lettera b), qualora interessi aree di più Comuni;
d) individuare, in collaborazione con i Comuni e su segnalazione degli osservatori astronomici e scientifici, le sorgenti di rilevante inquinamento luminoso da assoggettare ad interventi di bonifica;
e) aggiornare l'elenco delle aree naturali protette da tutelare.
Articolo 4
Funzioni dei Comuni

1. Per le finalità della presente legge compete ai Comuni:
a) definire sulla base dei criteri contenuti nella direttiva di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) l'estensione delle zone di protezione dall'inquinamento luminoso nell'intorno degli osservatori di cui all'articolo 3, lettera b);
b) adeguare il Regolamento urbanistico edilizio (Rue), di cui all'articolo 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), alle disposizioni della presente legge e predisporre un abaco in cui siano indicate, zona per zona, le tipologie dei sistemi e dei singoli corpi illuminanti ammessi tra cui i progettisti e gli operatori potranno scegliere quale installare;
c) dare ampia diffusione a tutti i soggetti interessati delle nuove disposizioni per la realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica e privata;
d) individuare, anche con la collaborazione dei soggetti gestori, gli apparecchi di illuminazione responsabili di abbagliamento, e come tali pericolosi per la viabilità, da adeguare alla presente legge;
e) elencare le fonti di illuminazione che in ragione delle particolari specificità possono derogare dalle disposizioni della presente legge, fra cui rientrano in particolare i fari costieri, gli impianti di illuminazione di carceri, caserme e aeroporti;
f) svolgere le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione della legge.
2. Degli impianti di illuminazione redatti e progettati con le modalità previste dall'articolo 5 e dalle direttive di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), deve essere data preventiva comunicazione al Comune.
Articolo 5
Requisiti tecnici e modalità d'impiego degli impianti di illuminazione

1. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere corredati di certificazione di conformità alla presente legge e devono essere:
a) costituiti da apparecchi illuminanti aventi un'intensità massima di 0 candele (cd) per 1000 lumen a 90 gradi ed oltre;
b) equipaggiati di lampade al sodio ad alta e bassa pressione, ovvero di lampade con almeno analoga efficienza in relazione allo stato della tecnologia e dell'applicazione;
c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti, o, in assenza di queste, valori di luminanza media mantenuta omogenei e, in ogni caso, contenuti entro il valore medio di una candela al metro quadrato;
d) realizzati ottimizzando l'efficienza degli stessi, e quindi impiegando, a parità di luminanza, apparecchi che conseguono impegni ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali di interasse dei punti luce;
e) provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro l'orario stabilito con atti delle Amministrazioni comunali, l'emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività: la riduzione non va applicata qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali da comprometterne la sicurezza.
2. I requisiti di cui al comma 1 non si applicano per le sorgenti interne ed internalizzate, per quelle in impianti con emissione complessiva al di sopra del piano dell'orizzonte non superiore ai 2250 lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1500 lumen cadauna, per quelle di uso temporaneo che vengono spente entro le ore venti nel periodo di ora solare ed entro le ventidue nel periodo di ora legale, per gli impianti di modesta entità e per gli impianti per i quali è concessa deroga, così come definito dalle direttive di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).
3. L'illuminazione di impianti sportivi deve essere realizzata in modo da evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti. Per tali impianti è consentito l'impiego di lampade diverse da quelle previste al comma 1, lettera b).
4. È fatto divieto di utilizzare in modo permanente fasci di luce roteanti o fissi a scopo pubblicitario.
5. L'illuminazione degli edifici deve avvenire di norma dall'alto verso il basso. Solo in caso di illuminazione di edifici classificati di interesse storico-architettonico e monumentale e di quelli di pregio storico, culturale e testimoniale i fasci di luce possono essere orientati dal basso verso l'alto. In tal caso devono essere utilizzate basse potenze e, se necessari, dispositivi di contenimento del flusso luminoso disperso come schermi o alette paraluce.
Articolo 6
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza impianti di illuminazione pubblica e privata in difformità alla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da 500,00 Euro a 2.500,00 Euro oltre a provvedere all'adeguamento entro sessanta giorni dalla notifica dell'infrazione.
2. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 sono introitate dai Comuni.
Articolo 7
Delegificazione

1. Alle modifiche ed integrazioni dei requisiti tecnici e delle modalità d'impiego degli impianti di illuminazione di cui all'articolo 5, provvede la Regione con proprio regolamento.
Articolo 8
Contributi regionali

1. La Regione per agevolare l'attuazione della presente legge può concedere contributi ai Comuni per l'adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica nell'àmbito delle azioni previste nel programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 99 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).

Regolamento Attuativo della LR19/03 dell'Emilia Romagna
Argomento Atti Legislativi
Descrizione: Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna parte seconda n.14 del 1-2-2006 Delibera della Giunta Regionale del 29 dicembre 2005 n. 2263 - Direttiva per l'applicazione della Legge regionale del 29 settembre 2003 n. 19 recante: "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNAVista:
- la L.R. 29 settembre 2003, n. 19 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico";
considerato:
- che l'art. 2 della L.R. n. 19 del 2003 prevede che la Giunta regionale emani direttive e specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali finalizzate, in particolare, alla riduzione del consumo energetico;
- che tali direttive in base alla L.R. 19/03 devono:
a. indicare i criteri sulla base dei quali Province e Comuni definiscono l'estensione delle zone di protezione dall'inquinamento luminoso nell'intorno degli osservatori, come previsto dall'art. 3, comma 1 lettera c) e dall'art. 4, comma 1, lettera a) della legge;
b. definire le modalita' di redazione e progettazione di tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, come previsto dall'articolo 4, comma 2 della legge;
c. definire gli impianti di illuminazione per i quali e' concessa deroga, come previsto dall'articolo 5, comma 2 della legge.

Preso atto dell'esigenza di avviare il processo di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico su tutto il territorio regionale;

dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa, dr.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla regolarita' amministrativa della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 37 comma 4 della L.R. n. 43 del 2001 e della DGR n. 447 del 24 marzo 2003;

sentita, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 19/03, la competente Commissione consiliare Territorio Ambiente Mobilita' che ha espresso il proprio parere favorevole nella seduta del 15 dicembre 2005, prot. n. 18400;

su proposta dell'Assessore Ambiente e Sviluppo sostenibile;

a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare la direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della L.R. 29 settembre 2003, n. 19 recante: "Norme in materia di riduzione
a) indicare i criteri sulla base dei quali Province e Comuni definiscono l'estensione delle zone di protezione dall'inquinamento luminoso nell'intorno degli osservatori, come previsto dall'art. 3, comma 1 lettera c) e dall'art. 4, comma 1, lettera a) della legge;
b) definire le modalita' di redazione e progettazione di tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, come previsto dall'articolo 4, comma 2 della legge;
c) definire gli impianti di illuminazione per i quali e' concessa deroga, come previsto dall'articolo 5, comma 2 della legge;
d) fornire indirizzi di buona amministrazione ai Comuni finalizzati a conseguire un ulteriore significativo risparmio energetico ed economico, attraverso la modifica degli impianti esistenti.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
a) "inquinamento luminoso": ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperde al di fuori delle aree a cui essa e' funzionalmente dedicata e se orientata al di sopra della linea di orizzonte;
b) "riduzione del consumo energetico": ogni operazione tecnologica con la quale si intende conseguire l'obiettivo di ottenere la stessa produzione di beni o servi'zi con il minor consumo di energia;
c) "zone di protezione dall'inquinamento luminoso": aree circoscritte intorno agli osservatori o al sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, sottoposte a particolare tutela da inquinamento luminoso;
d) "aree naturali protette e siti della Rete Natura 2000" cosi' come definiti ai sensi della L.R. 6/05 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000" e successive modifiche.
Art. 3
Zone di protezione dall'inquinamento luminoso
1. Sono oggetto di particolare tutela dall'inquinamento luminoso il sistema regionale delle aree naturali protette, i siti della "Rete Natura 2000" e gli osservatori astronomici ed astrofisici, professionali e non professionali, di rilevanza regionale o interprovinciale che svolgono attivita' di ricerca scientifica o di divulgazione;
2. Le zone di protezione dall'inquinamento luminoso devono indicativamente avere, fatti salvi i confini regionali, un'estensione pari a:
a) 25 Km di raggio attorno agli osservatori professionali;
b) 15 Km di raggio attorno agli osservatori non professionali di rilevanza nazionale e regionale;
c) 10 Km di raggio attorno agli osservatori non professionali di rilevanza provinciale;
d) pari alla superficie delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000.
3. La Provincia redige, pubblicizza ed aggiorna l'elenco degli osservatori di cui al comma 1, sulla base delle richieste inoltrate dai gestori medesimi, e su proposta delle associazioni degli osservatori astronomici ed astrofisici, dopo averne verificato i requisiti. A tal fine, gli osservatori devono produrre alla Provincia la seguente documentazione minima:
a) i dati georeferenziati relativi alla localizzazione dell'osservatorio;
b) una relazione sulla tipologia dell'osservatorio che ne dimostri l'appartenenza ad una delle fasce di cui al comma 2, lett. a), b) o c);
c) il programma scientifico (di ricerca e/o divulgazione) culturale annuale o pluriennale;
d) la relazione storica sull'attivita' svolta (per gli osservatori in attivita' che richiedono l'inserimento nell'elenco ufficiale);
e) la documentazione relativa alle attivita' a sostegno della legge in termini di formazione, divulgazione e controllo del territorio ed i progetti di lavoro che si intende promuovere a favore dell'applicazione delle legge.
4. La definizione dell'estensione della zona di protezione intorno agli osservatori di cui al comma 2, e' individuata mediante cartografia in scala adeguata, ed e':
a) di competenza della Provincia sul cui territorio e' ubicato l'osservatorio, qualora la zona interessi piu' comuni anche appartenenti a province diverse; in tal caso l'Amministrazione provinciale competente comunica agli altri Enti territoriali interessati l'estensione della loro zona di protezione, inviando copia della relativa documentazione;
b) di competenza del Comune, qualora l'area ricada nel solo territorio comunale.
5. Nelle zone di protezione dall'inquinamento luminoso di cui al comma 2, tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, (anche in fase di progettazione o di appalto) devono rispondere ai requisiti specificati all'articolo 5.
6. Gli osservatori, e le relative associazioni, possono segnalare ai Comuni competenti gli impianti di illuminazione che non rispondono ai requisiti di cui al comma 5 per le necessarie verifiche ed adeguamenti.
Art. 4
Impianti di illuminazione esistenti
1. L'esperienza fin qui acquisita con l'applicazione delle leggi regionali vigenti in materia ha consentito di verificare il considerevole risparmio energetico connesso all'adeguamento degli impianti esistenti (1). A tal fine, per le zone di protezione dall'inquinamento luminoso di cui all'art. 3 si forniscono i seguenti indirizzi di buona amministrazione:
a) tutti gli impianti di illuminazione esistenti ad eccezione di quelli di cui alla lett. b) se non rispondenti ai requisiti
specificati all'art. 5 devono essere modificati o sostituiti o comunque uniformati ai parametri stabiliti, possibilmente in un arco temporale non superiore a 5 anni dalla data di approvazione della presente direttiva. In caso di modifica solo dell'inclinazione dell'impianto, questa deve essere realizzata entro 2 anni dalla data di approvazione della presente direttiva;
b) tutti gli impianti di illuminazione esistenti costituiti da torri faro, proiettori, globi e lanterne, devono essere riorientati o schermati e, in ogni caso, dotati di idonei dispositivi in grado di contenere l'intensita' luminosa non oltre 15 cd per 1000 lumen per g=90° ed oltre, nonche' vetri di protezione trasparenti entro 2 anni dalla data di approvazione della presente direttiva. Qualora questo non sia possibile e' necessario provvedere entro 5 anni dalla data di approvazione della presente direttiva alla loro sostituzione con impianti conformi ai requisiti specificati all'articolo 5.
Art. 5
Requisiti degli impianti di illuminazione per un uso razionale dell'energia elettrica
1. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, in fase di progettazione o di appalto, devono essere eseguiti su tutto il territorio regionale a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico.
2. Gli impianti di illuminazione di cui al comma 1 devono possedere, contemporaneamente, i seguenti requisiti:
a) apparecchi che, nella loro posizione di installazione, devono avere una distribuzione dell'intensita' luminosa massima per g > 90°, compresa tra 0,00 e 0,49 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso; a tale fine, in genere, le lampade devono essere recesse nel vano ottico superiore dell'apparecchio stesso;
b) lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, quali al sodio ad alta o bassa pressione, in luogo di quelle con efficienza luminosa inferiore. E' consentito l'impiego di lampade con indice resa cromatica superiore a Ra=65, ed efficienza comunque non inferiore ai 90 Im/W, esclusivamente nell'illuminazione di monumenti, edifici, aree di aggregazione e centri storici in zone di comprovato valore culturale e/o sociale ad uso pedonale;
c) luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare ed illuminamenti non superiori ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza ovvero dai presenti criteri, nel rispetto dei seguenti elementi guida:
I. impiego, a parita' di luminanza, di apparecchi che conseguano, impieghi ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali di interasse dei punti luce e ridotti costi manutentivi. In particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta salva la prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada ed alla sua categoria illuminotecnica, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3,7. Sono consentite soluzioni alternative, solo in presenza di ostacoli quali alberi, o in quanto funzionali alla certificata e documentata migliore efficienza generale dell'impianto. Soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada (bilaterali frontali o quinconce) sono accettabili, se necessarie, solamente per strade che richiedono una luminanza superiore a 1,5 cd/m2, come richiesto dalle piu' recenti norme di buona tecnica;
II. orientamento su impianti a maggior coefficiente di utilizzazione senza superare i livelli minimi previsti dalle piu' recenti norme di buona tecnica e garantendo il rispetto dei valori di uniformita' e controllo dell'abbagliamento previsto da dette norme;
III. mantenimento, su tutte le superfici illuminate, fatte salve diverse disposizioni connesse alla sicurezza, dei valori medi di luminanza, non superiori ad 1 cd/m2;
d) essere muniti di appositi dispositivi, che agiscono puntualmente su ciascuna lampada o in generale sull'intero impianto, in grado di ridurre e controllare il flusso luminoso in misura non inferiore al 30% rispetto al pieno regime di operativita'. L'orario entro cui operare tale riduzione e' stabilito con atto dell'Amministrazione comunale competente.
Art. 6
Adeguamento del regolamento urbanistico edilizio (RUE)
1. I Comuni, come disposto dalla legge all'art. 4, comma 1, lett. b), devono adeguare il Regolamento urbanistico edilizio (RUE) di cui alla L.R. 20/00 alle disposizioni della presente direttiva ed allegare un abaco, cioe' una guida, nel quale indicare le tipologie dei sistemi e dei singoli corpi illuminanti ammessi tra cui i progettisti e gli operatori possono scegliere quale installare.
2. Ai fini dell'adeguamento di cui al precedente comma 1, il Comune:
a) nelle zone di protezione di cui all'art. 3, predispone un censimento degli impianti esistenti, per identificare quelli non rispondenti ai requisiti della presente direttiva, indicando modalita' e tempi di adeguamento. Per tali zone di protezione inoltre, il Comune pianifica l'eventuale sviluppo dell'illuminazione;
b) predispone inoltre un censimento degli impianti esistenti e, sulla base dello stato dell'impianto, ne pianifica la sostituzione in conformita' alla presente direttiva;