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Legge Regione
Emilia-Romagna 29 settembre 2003, n. 19 (Norme in materia di riduzione
dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico)
Legge Regione Emilia-Romagna
29 settembre 2003, n. 19
(Bollettino ufficiale Regione Emilia-Romagna 29 settembre 2003 n. 147)
Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e
di risparmio energetico
Articolo 1
Finalità
1. La Regione con la presente legge promuove la riduzione
dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti
nonché la tutela dell'attività di ricerca e divulgazione
scientifica degli osservatori astronomici.
2. Per tali finalità si considera inquinamento
luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda
al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e se
orientata al di sopra della linea dell'orizzonte.
Articolo 2
Funzioni della Regione
1. La Regione, per garantire una omogenea applicazione
delle norme della presente legge, esercita le funzioni di coordinamento
ed indirizzo in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e dei
consumi energetici.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta
regionale, sentita la competente Commissione consiliare:
a) emana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, direttive e specifiche indicazioni applicative,
tecniche e procedurali, finalizzate, in particolare, alla riduzione del
consumo energetico;
b) coordina la raccolta delle informazioni relative all'applicazione
della presente legge, al fine di favorire lo scambio di informazioni in
materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici;
c) promuove, in accordo con gli Enti locali, iniziative
di formazione in materia di illuminazione avvalendosi anche della collaborazione
delle associazioni che si occupano di inquinamento luminoso, degli ordini
professionali e di enti e associazioni competenti in materia.
Articolo 3
Funzioni delle Province
1. Per le finalità della presente legge compete
alle Province:
a) esercitare le funzioni di supporto e coordinamento
ai Comuni per l'attuazione della presente legge;
b) curare la redazione e la pubblicazione dell'elenco
degli osservatori astronomici e scientifici da tutelare sulla base delle
richieste inoltrate dai gestori dei medesimi;
c) definire, sulla base dei criteri contenuti nella direttiva
di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), l'estensione delle zone di
protezione dall'inquinamento luminoso nell'intorno degli osservatori di
cui alla lettera b), qualora interessi aree di più Comuni;
d) individuare, in collaborazione con i Comuni e su segnalazione
degli osservatori astronomici e scientifici, le sorgenti di rilevante
inquinamento luminoso da assoggettare ad interventi di bonifica;
e) aggiornare l'elenco delle aree naturali protette da
tutelare.
Articolo 4
Funzioni dei Comuni
1. Per le finalità della presente legge compete
ai Comuni:
a) definire sulla base dei criteri contenuti nella direttiva
di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) l'estensione delle zone di
protezione dall'inquinamento luminoso nell'intorno degli osservatori di
cui all'articolo 3, lettera b);
b) adeguare il Regolamento urbanistico edilizio (Rue),
di cui all'articolo 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina
generale sulla tutela e l'uso del territorio), alle disposizioni della
presente legge e predisporre un abaco in cui siano indicate, zona per
zona, le tipologie dei sistemi e dei singoli corpi illuminanti ammessi
tra cui i progettisti e gli operatori potranno scegliere quale installare;
c) dare ampia diffusione a tutti i soggetti interessati
delle nuove disposizioni per la realizzazione degli impianti di illuminazione
pubblica e privata;
d) individuare, anche con la collaborazione dei soggetti
gestori, gli apparecchi di illuminazione responsabili di abbagliamento,
e come tali pericolosi per la viabilità, da adeguare alla presente
legge;
e) elencare le fonti di illuminazione che in ragione
delle particolari specificità possono derogare dalle disposizioni
della presente legge, fra cui rientrano in particolare i fari costieri,
gli impianti di illuminazione di carceri, caserme e aeroporti;
f) svolgere le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione
della legge.
2. Degli impianti di illuminazione redatti e progettati
con le modalità previste dall'articolo 5 e dalle direttive di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), deve essere data preventiva comunicazione
al Comune.
Articolo 5
Requisiti tecnici e modalità d'impiego degli impianti di illuminazione
1. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica
e privata devono essere corredati di certificazione di conformità
alla presente legge e devono essere:
a) costituiti da apparecchi illuminanti aventi un'intensità
massima di 0 candele (cd) per 1000 lumen a 90 gradi ed oltre;
b) equipaggiati di lampade al sodio ad alta e bassa pressione,
ovvero di lampade con almeno analoga efficienza in relazione allo stato
della tecnologia e dell'applicazione;
c) realizzati in modo che le superfici illuminate non
superino il livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle
norme di sicurezza, qualora esistenti, o, in assenza di queste, valori
di luminanza media mantenuta omogenei e, in ogni caso, contenuti entro
il valore medio di una candela al metro quadrato;
d) realizzati ottimizzando l'efficienza degli stessi,
e quindi impiegando, a parità di luminanza, apparecchi che conseguono
impegni ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali di interasse
dei punti luce;
e) provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre,
entro l'orario stabilito con atti delle Amministrazioni comunali, l'emissione
di luci degli impianti in misura non inferiore al trenta per cento rispetto
al pieno regime di operatività: la riduzione non va applicata qualora
le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali da comprometterne
la sicurezza.
2. I requisiti di cui al comma 1 non si applicano per
le sorgenti interne ed internalizzate, per quelle in impianti con emissione
complessiva al di sopra del piano dell'orizzonte non superiore ai 2250
lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni
direzione non superiore a 1500 lumen cadauna, per quelle di uso temporaneo
che vengono spente entro le ore venti nel periodo di ora solare ed entro
le ventidue nel periodo di ora legale, per gli impianti di modesta entità
e per gli impianti per i quali è concessa deroga, così come
definito dalle direttive di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).
3. L'illuminazione di impianti sportivi deve essere realizzata
in modo da evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di
fuori dei suddetti impianti. Per tali impianti è consentito l'impiego
di lampade diverse da quelle previste al comma 1, lettera b).
4. È fatto divieto di utilizzare in modo permanente
fasci di luce roteanti o fissi a scopo pubblicitario.
5. L'illuminazione degli edifici deve avvenire di norma
dall'alto verso il basso. Solo in caso di illuminazione di edifici classificati
di interesse storico-architettonico e monumentale e di quelli di pregio
storico, culturale e testimoniale i fasci di luce possono essere orientati
dal basso verso l'alto. In tal caso devono essere utilizzate basse potenze
e, se necessari, dispositivi di contenimento del flusso luminoso disperso
come schermi o alette paraluce.
Articolo 6
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza
impianti di illuminazione pubblica e privata in difformità alla
presente legge è punito con la sanzione amministrativa da 500,00
Euro a 2.500,00 Euro oltre a provvedere all'adeguamento entro sessanta
giorni dalla notifica dell'infrazione.
2. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni
previste dal comma 1 sono introitate dai Comuni.
Articolo 7
Delegificazione
1. Alle modifiche ed integrazioni dei requisiti tecnici
e delle modalità d'impiego degli impianti di illuminazione di cui
all'articolo 5, provvede la Regione con proprio regolamento.
Articolo 8
Contributi regionali
1. La Regione per agevolare l'attuazione della presente
legge può concedere contributi ai Comuni per l'adeguamento degli
impianti di illuminazione pubblica nell'àmbito delle azioni previste
nel programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo
99 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale
e locale).
Regolamento Attuativo della LR19/03 dell'Emilia Romagna
Argomento Atti Legislativi
Descrizione: Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna
parte seconda n.14 del 1-2-2006 Delibera della Giunta Regionale del 29
dicembre 2005 n. 2263 - Direttiva per l'applicazione della Legge regionale
del 29 settembre 2003 n. 19 recante: "Norme in materia di riduzione
dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico"
LA
GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNAVista:
- la L.R. 29 settembre 2003, n. 19 "Norme in materia di riduzione
dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico";
considerato:
- che l'art. 2 della L.R. n. 19 del 2003 prevede che la Giunta regionale
emani direttive e specifiche indicazioni applicative, tecniche e procedurali
finalizzate, in particolare, alla riduzione del consumo energetico;
- che tali direttive in base alla L.R. 19/03 devono:
a. indicare i criteri sulla base dei quali Province e Comuni definiscono
l'estensione delle zone di protezione dall'inquinamento luminoso nell'intorno
degli osservatori, come previsto dall'art. 3, comma 1 lettera c) e dall'art.
4, comma 1, lettera a) della legge;
b. definire le modalita' di redazione e progettazione di tutti i nuovi
impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, come previsto dall'articolo
4, comma 2 della legge;
c. definire gli impianti di illuminazione per i quali e' concessa deroga,
come previsto dall'articolo 5, comma 2 della legge.
Preso
atto dell'esigenza di avviare il processo di riduzione dell'inquinamento
luminoso e di risparmio energetico su tutto il territorio regionale;
dato
atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale all'Ambiente
e Difesa del suolo e della costa, dr.ssa Leopolda Boschetti, in merito
alla regolarita' amministrativa della presente deliberazione, ai sensi
dell'art. 37 comma 4 della L.R. n. 43 del 2001 e della DGR n. 447 del
24 marzo 2003;
sentita,
ai sensi dell'art. 2 della L.R. 19/03, la competente Commissione consiliare
Territorio Ambiente Mobilita' che ha espresso il proprio parere favorevole
nella seduta del 15 dicembre 2005, prot. n. 18400;
su
proposta dell'Assessore Ambiente e Sviluppo sostenibile;
a
voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare la direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della L.R.
29 settembre 2003, n. 19 recante: "Norme in materia di riduzione
a) indicare i criteri sulla base dei quali Province e Comuni definiscono
l'estensione delle zone di protezione dall'inquinamento luminoso nell'intorno
degli osservatori, come previsto dall'art. 3, comma 1 lettera c) e dall'art.
4, comma 1, lettera a) della legge;
b) definire le modalita' di redazione e progettazione di tutti i nuovi
impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, come previsto dall'articolo
4, comma 2 della legge;
c) definire gli impianti di illuminazione per i quali e' concessa deroga,
come previsto dall'articolo 5, comma 2 della legge;
d) fornire indirizzi di buona amministrazione ai Comuni finalizzati a
conseguire un ulteriore significativo risparmio energetico ed economico,
attraverso la modifica degli impianti esistenti.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva
si applicano le seguenti definizioni:
a) "inquinamento luminoso": ogni forma di irradiazione di luce
artificiale che si disperde al di fuori delle aree a cui essa e' funzionalmente
dedicata e se orientata al di sopra della linea di orizzonte;
b) "riduzione del consumo energetico": ogni operazione tecnologica
con la quale si intende conseguire l'obiettivo di ottenere la stessa produzione
di beni o servi'zi con il minor consumo di energia;
c) "zone di protezione dall'inquinamento luminoso": aree circoscritte
intorno agli osservatori o al sistema regionale delle Aree naturali protette
e dei siti della Rete natura 2000, sottoposte a particolare tutela da
inquinamento luminoso;
d) "aree naturali protette e siti della Rete Natura 2000" cosi'
come definiti ai sensi della L.R. 6/05 "Disciplina della formazione
e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e
dei siti della Rete Natura 2000" e successive modifiche.
Art. 3
Zone di protezione dall'inquinamento luminoso
1. Sono oggetto di particolare tutela dall'inquinamento
luminoso il sistema regionale delle aree naturali protette, i siti della
"Rete Natura 2000" e gli osservatori astronomici ed astrofisici,
professionali e non professionali, di rilevanza regionale o interprovinciale
che svolgono attivita' di ricerca scientifica o di divulgazione;
2. Le zone di protezione dall'inquinamento luminoso devono
indicativamente avere, fatti salvi i confini regionali, un'estensione
pari a:
a) 25 Km di raggio attorno agli osservatori professionali;
b) 15 Km di raggio attorno agli osservatori non professionali di rilevanza
nazionale e regionale;
c) 10 Km di raggio attorno agli osservatori non professionali di rilevanza
provinciale;
d) pari alla superficie delle aree naturali protette e dei siti della
Rete Natura 2000.
3. La Provincia redige, pubblicizza ed aggiorna l'elenco
degli osservatori di cui al comma 1, sulla base delle richieste inoltrate
dai gestori medesimi, e su proposta delle associazioni degli osservatori
astronomici ed astrofisici, dopo averne verificato i requisiti. A tal
fine, gli osservatori devono produrre alla Provincia la seguente documentazione
minima:
a) i dati georeferenziati relativi alla localizzazione dell'osservatorio;
b) una relazione sulla tipologia dell'osservatorio che ne dimostri l'appartenenza
ad una delle fasce di cui al comma 2, lett. a), b) o c);
c) il programma scientifico (di ricerca e/o divulgazione) culturale annuale
o pluriennale;
d) la relazione storica sull'attivita' svolta (per gli osservatori in
attivita' che richiedono l'inserimento nell'elenco ufficiale);
e) la documentazione relativa alle attivita' a sostegno della legge in
termini di formazione, divulgazione e controllo del territorio ed i progetti
di lavoro che si intende promuovere a favore dell'applicazione delle legge.
4. La definizione dell'estensione della zona di protezione
intorno agli osservatori di cui al comma 2, e' individuata mediante cartografia
in scala adeguata, ed e':
a) di competenza della Provincia sul cui territorio e' ubicato l'osservatorio,
qualora la zona interessi piu' comuni anche appartenenti a province diverse;
in tal caso l'Amministrazione provinciale competente comunica agli altri
Enti territoriali interessati l'estensione della loro zona di protezione,
inviando copia della relativa documentazione;
b) di competenza del Comune, qualora l'area ricada nel solo territorio
comunale.
5. Nelle zone di protezione dall'inquinamento luminoso
di cui al comma 2, tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici
e privati, (anche in fase di progettazione o di appalto) devono rispondere
ai requisiti specificati all'articolo 5.
6. Gli osservatori, e le relative associazioni, possono
segnalare ai Comuni competenti gli impianti di illuminazione che non rispondono
ai requisiti di cui al comma 5 per le necessarie verifiche ed adeguamenti.
Art. 4
Impianti di illuminazione esistenti
1. L'esperienza fin qui acquisita con l'applicazione
delle leggi regionali vigenti in materia ha consentito di verificare il
considerevole risparmio energetico connesso all'adeguamento degli impianti
esistenti (1). A tal fine, per le zone di protezione dall'inquinamento
luminoso di cui all'art. 3 si forniscono i seguenti indirizzi di buona
amministrazione:
a) tutti gli impianti di illuminazione esistenti ad eccezione di quelli
di cui alla lett. b) se non rispondenti ai requisiti
specificati all'art. 5 devono essere modificati o sostituiti o comunque
uniformati ai parametri stabiliti, possibilmente in un arco temporale
non superiore a 5 anni dalla data di approvazione della presente direttiva.
In caso di modifica solo dell'inclinazione dell'impianto, questa deve
essere realizzata entro 2 anni dalla data di approvazione della presente
direttiva;
b) tutti gli impianti di illuminazione esistenti costituiti da torri faro,
proiettori, globi e lanterne, devono essere riorientati o schermati e,
in ogni caso, dotati di idonei dispositivi in grado di contenere l'intensita'
luminosa non oltre 15 cd per 1000 lumen per g=90° ed oltre, nonche'
vetri di protezione trasparenti entro 2 anni dalla data di approvazione
della presente direttiva. Qualora questo non sia possibile e' necessario
provvedere entro 5 anni dalla data di approvazione della presente direttiva
alla loro sostituzione con impianti conformi ai requisiti specificati
all'articolo 5.
Art. 5
Requisiti degli impianti di illuminazione per un uso razionale
dell'energia elettrica
1. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici
e privati, in fase di progettazione o di appalto, devono essere eseguiti
su tutto il territorio regionale a norma antinquinamento luminoso e a
ridotto consumo energetico.
2. Gli impianti di illuminazione di cui al comma 1 devono
possedere, contemporaneamente, i seguenti requisiti:
a) apparecchi che, nella loro posizione di installazione, devono avere
una distribuzione dell'intensita' luminosa massima per g > 90°,
compresa tra 0,00 e 0,49 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale
emesso; a tale fine, in genere, le lampade devono essere recesse nel vano
ottico superiore dell'apparecchio stesso;
b) lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, quali
al sodio ad alta o bassa pressione, in luogo di quelle con efficienza
luminosa inferiore. E' consentito l'impiego di lampade con indice resa
cromatica superiore a Ra=65, ed efficienza comunque non inferiore ai 90
Im/W, esclusivamente nell'illuminazione di monumenti, edifici, aree di
aggregazione e centri storici in zone di comprovato valore culturale e/o
sociale ad uso pedonale;
c) luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare ed illuminamenti
non superiori ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza
ovvero dai presenti criteri, nel rispetto dei seguenti elementi guida:
I. impiego, a parita' di luminanza, di apparecchi che
conseguano, impieghi ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali
di interasse dei punti luce e ridotti costi manutentivi. In particolare,
i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta salva la
prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza installata
in relazione al tipo di strada ed alla sua categoria illuminotecnica,
devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti
luminose non inferiore al valore di 3,7. Sono consentite soluzioni alternative,
solo in presenza di ostacoli quali alberi, o in quanto funzionali alla
certificata e documentata migliore efficienza generale dell'impianto.
Soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada (bilaterali
frontali o quinconce) sono accettabili, se necessarie, solamente per strade
che richiedono una luminanza superiore a 1,5 cd/m2, come richiesto dalle
piu' recenti norme di buona tecnica;
II. orientamento su impianti a maggior coefficiente di
utilizzazione senza superare i livelli minimi previsti dalle piu' recenti
norme di buona tecnica e garantendo il rispetto dei valori di uniformita'
e controllo dell'abbagliamento previsto da dette norme;
III. mantenimento, su tutte le superfici illuminate,
fatte salve diverse disposizioni connesse alla sicurezza, dei valori medi
di luminanza, non superiori ad 1 cd/m2;
d) essere muniti di appositi dispositivi, che agiscono puntualmente su
ciascuna lampada o in generale sull'intero impianto, in grado di ridurre
e controllare il flusso luminoso in misura non inferiore al 30% rispetto
al pieno regime di operativita'. L'orario entro cui operare tale riduzione
e' stabilito con atto dell'Amministrazione comunale competente.
Art.
6
Adeguamento del regolamento urbanistico edilizio (RUE)
1. I Comuni, come disposto dalla legge all'art. 4, comma
1, lett. b), devono adeguare il Regolamento urbanistico edilizio (RUE)
di cui alla L.R. 20/00 alle disposizioni della presente direttiva ed allegare
un abaco, cioe' una guida, nel quale indicare le tipologie dei sistemi
e dei singoli corpi illuminanti ammessi tra cui i progettisti e gli operatori
possono scegliere quale installare.
2. Ai fini dell'adeguamento di cui al precedente comma
1, il Comune:
a) nelle zone di protezione di cui all'art. 3, predispone un censimento
degli impianti esistenti, per identificare quelli non rispondenti ai requisiti
della presente direttiva, indicando modalita' e tempi di adeguamento.
Per tali zone di protezione inoltre, il Comune pianifica l'eventuale sviluppo
dell'illuminazione;
b) predispone inoltre un censimento degli impianti esistenti e, sulla
base dello stato dell'impianto, ne pianifica la sostituzione in conformita'
alla presente direttiva;
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